Intermediazione finanziaria: la banca deve informare il cliente anche se si tratta di un “investitore esperto”

Intermediazione finanziaria: la banca deve informare il cliente anche se si tratta di un “investitore esperto”
06 Ottobre 2020: Intermediazione finanziaria: la banca deve informare il cliente anche se si tratta di un “investitore esperto” 06 Ottobre 2020

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18153/2020, depositata il 31 agosto, si è occupata di intermediazione finanziaria e di assolvimento degli obblighi informativi in capo alla Banca. 

IL CASO. Tizio aveva convenuto in giudizio la Banca Alfa al fine di ottenere, previo l’accertamento della nullità o dell’inefficacia del contratto di negoziazione concluso tra le parti, nonché dei negozi attuativi del medesimo, la sua condanna al pagamento di un’ingente somma di denaro.

Tizio, rimasto soccombente in primo e secondo grado, proponeva ricorso per cassazione.

Egli lamentava, in particolare, con il primo motivo di ricorso, che la Corte d’appello avesse ritenuto irrilevante l’inadempimento della banca ai propri obblighi informativi solo perché la cliente aveva già operato investendo in titoli di pari rischio.

Secondo il ricorrente, il comportamento pregresso dell’investitore non poteva valere a privarlo del diritto di invocare, con riguardo ad ulteriori acquisti, l’applicazione della disciplina di tutela, posto che solo un adeguato e corretto adempimento all’obbligo informativo avrebbe permesso una ponderata scelta di investimento con riguardo al singolo ordine; inoltre la banca non aveva neppure segnalato l’inadeguatezza degli investimenti compiuti dall’odierna ricorrente.

Ancora, con il secondo motivo di ricorso, lamentava che la Corte d’appello avesse ritenuto inammissibile la prova per testimoni formulata.

LA DECISIONE. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso proposto da Tizio ritenendo che “non ha pregio la tesi secondo cui, in presenza di un investitore pur aduso ad operazioni finanziarie a ischio elevato, che risultino dalla sua condotta pregressa, la banca sia esonerata dall’assolvimento degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni dal D.lgs. n. 58 del 1998, art. 21, con le relative specificazioni regolamentari”.

In particolare, è l’art. 28 del reg. Consob n. 11522 del 1998 a precisare che gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni “se non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle complicazioni delle della specifica operazione o del servizio (..)”.

Sulla questione la Corte ha avuto modo, quindi, di affermare un nuovo principio di diritto secondo il quale “in tema di intermediazione finanziaria, l’intermediario non è esonerato, in presenza di un investitore pur aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall’assolvimento degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni dal D.lgs.  n. 58 del 1998, n. 21 con le relative prescrizioni di cui al Regolamento Consob n, 11522 del 1998, e successive modificazioni, permanendo in ogni caso l’obbligo primario dell’intermediario di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo”.

Ancora, prosegue la Corte che pur non potendo mai il danno derivante all’investitore dall’inadempimento degli obblighi informativi dell’intermediario considerarsi in re ipsa, sussiste, in assenza dell’assolvimento dell’obbligo informativo dell’intermediario, una presunzione dell’esistenza del nesso di casualità, quanto all’avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell’investitore.

La Suprema Corte, quindi, ritenuto fondato il ricorso lo ha accolto, cassando con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione giudicante la sentenza impugnata.

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